Con la sentenza n. 27017/2025, depositata l’8 ottobre 2025, la Corte di Cassazione (Sezione V civile) ha ribadito un principio ormai consolidato: la mancanza di abitabilità o di regolarità urbanistica non esonera dal pagamento dei tributi comunali sugli immobili, come IMU e TASI.
Secondo i giudici di legittimità, l’iscrizione al catasto è elemento sufficiente per far sorgere il presupposto d’imposta, mentre non è richiesta la regolarità urbanistica del fabbricato né il rilascio del certificato di abitabilità.
La Suprema Corte sottolinea infatti che:
“La legge non richiede fra i presupposti dell’imposta la regolarità urbanistica dell’immobile né l’abitabilità dello stesso.”
Il principio viene richiamato all’interno di una decisione che conferma la debenza della TASI anche per immobili irregolari o sottoposti a provvedimenti di demolizione, poiché l’obbligo tributario sorge “dal momento in cui il bene presenti le condizioni per la sua iscrivibilità al catasto edilizio urbano, anche se non ancora utilizzato”.
La Cassazione ha ribadito che per i fabbricati inagibili o inabitabili, la riduzione d’imposta è consentita solo in presenza di specifica perizia tecnica e di degrado fisico effettivo, come previsto dall’art. 24 del D.P.R. 380/2001.
Nella motivazione, la Corte osserva inoltre che la giurisprudenza di legittimità si è più volte espressa in senso conforme, riconoscendo che l’imposta è dovuta “fin da quando l’immobile può considerarsi fabbricato, a prescindere dall’abitabilità e dalla regolarità edilizia”
La pronuncia si inserisce nel solco di una linea interpretativa chiara e costante: il possesso del bene, non la sua utilizzabilità, è ciò che determina l’obbligo d’imposta.
In sintesi: per la Cassazione, anche in presenza di abusi edilizi o ordini di demolizione, l’obbligo di versare la TASI resta in capo al proprietario finché il bene risulti accatastato o accatastabile.
Fonte: Corte di Cassazione, Sez. V civile, sentenza n. 27017, depositata l’8 ottobre 2025.

Lascia un commento